1. La sospensione dall'albo professionale o dall'elenco speciale è inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale; essa è disposta con deliberazione del consiglio ed è comunicata dal presidente del collegio regionale all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La sospensione dall'albo professionale o dall'elenco speciale, oltre ai casi espressamente previsti dal codice penale, è richiesta in caso di:
a) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
b) in caso di applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1, 2 e 3, del codice penale;
c) emissione di un mandato od ordine di custodia cautelare;
d) applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza disposte dall'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 206 del codice penale;
e) recidività della censura.
3. Nei casi di cui al comma 2 la sospensione è immediatamente esecutiva nonostante il ricorso e non è soggetta a limiti di durata.
4. I casi di cui al presente articolo sono individuati nel regolamento di attuazione della presente legge, sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico predisposto dal consiglio nazionale e reso noto a tutti gli iscritti tramite i collegi.