Art. 43.
(Sospensione dall'albo professionale o dall'elenco speciale).

      1. La sospensione dall'albo professionale o dall'elenco speciale è inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale; essa è disposta con deliberazione del consiglio ed è comunicata dal presidente del collegio regionale all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
      2. La sospensione dall'albo professionale o dall'elenco speciale, oltre ai casi espressamente previsti dal codice penale, è richiesta in caso di:

          a) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

          b) in caso di applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1, 2 e 3, del codice penale;

          c) emissione di un mandato od ordine di custodia cautelare;

          d) applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza disposte dall'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 206 del codice penale;

          e) recidività della censura.

      3. Nei casi di cui al comma 2 la sospensione è immediatamente esecutiva nonostante il ricorso e non è soggetta a limiti di durata.
      4. I casi di cui al presente articolo sono individuati nel regolamento di attuazione della presente legge, sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico predisposto dal consiglio nazionale e reso noto a tutti gli iscritti tramite i collegi.

 

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